Voto per corrispondenza, elettori temporaneamente all’estero

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Il voto per corrispondenza (o dichiarazione di opzione) è la possibilità di esercitare il diritto di voto per quei cittadini che si trovano temporaneamente all'estero durante le consultazioni elettorali.

Data:

14 Aprile 2025

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Descrizione

Il voto per corrispondenza (o dichiarazione di opzione) è la possibilità di esercitare il diritto di voto per quei cittadini che si trovano temporaneamente all'estero durante le consultazioni elettorali.

A chi si rivolge:

A tutti quei cittadini residenti temporaneamente all'estero e che posseggono i requisiti per poter essere ammessi al voto per corrispondenza, ossia:

  • trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale;
  • essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell'art. 4-bis della citata L. 459/2001]

Cosa fare per:

Tale diritto va esercitato entro mercoledì 7 maggio (il 32° giorno antecedente la data delle elezioni), compilando il modello allegato.

Al modello deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia di documento d’identità valido dell’elettore
  • l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale,
  • l’indicazione dell’ufficio consolare (consolato o ambasciata) competente per territorio
  • la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

La domanda di opzione e la documentazione allegata può essere presentata dall'interessato o da una persona delegata:

Il richiedente riceve dal consolato o dall'ambasciata conferma della possibilità di esercitare il diritto di voto.

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Validità

Da rinnovare ad ogni consultazione elettorale

Ultimo aggiornamento: 14/04/2025, 13:04

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