Descrizione
Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni, servizi e l’esecuzione di lavori da parte del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 3° lett. a), della legge 8 giugno 1990, n° 142, per i quali non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda, fatta salva la possibilità di aderire alle convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n° 488, nonché l’individuazione dei lavori eseguibili in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006. I servizi consistono nei lavori, provviste e prestazioni varie individuati nel successivo articolo 2, che per natura, limitata entità od urgenza di provvedere rendono la procedura in economia la sola idonea ad assicurare, nel caso concreto, efficienza, efficacia ed economicità della gestione.